ASPETTI MEDICO‑LEGALI DEL SOCCORSO

 

PRONTO SOCCORSO E PRIMO SOCCORSO

Il Pronto Soccorso è un insieme di attività sanitarie complesse (es. defibrillazione, intubazione, farmaci ... ) che hanno come obiettivo il trattamento di emergenza di uno stato patologico insorto improvvisamente. Generalmente tali manovre sono di pertinenza sanitaria.

 

Con il termine Primo Soccorso si intendono le manovre di assistenza di base (es. chiamata al 118, massaggio cardiaco, respirazione bocca a bocca , defibrillazione precoce ) finalizzate al miglioramento delle condizioni cliniche della persona colta da malore e alla prevenzione delle complicanze; non vengono utilizzati farmaci o dispositivi medici. Queste manovre possono essere eseguite anche dai soccorritori non sanitari o laici , purche’ debitamente addestrati .

Il soccorso è un obbligo morale .

 

OMISSIONE DI SOCCORSO

Art. 593 del Codice Penale (CP). Commette tale reato

"Chiunque trovando [ ... ] un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne avviso alla autorità."

 

Art 54 CP (Stato di necessità)

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si attua a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo."

L'unica eccezione all'obbligo del soccorso è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente pericolo (incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.)

Se sussistono tali circostanze, il soccorritore non sanitario può astenersi dal prestare il soccorso se la situazione può mettere a repentaglio la propria vita o sicurezza.

Al contrario, il soccorritore sanitario, avendo "un particolare dovere giuridico ad esporsi al pericolo" anche al di fuori della propria attività lavorativa, non può esimersi dal soccorso.

L'omissione di soccorso non è assolutamente giustificata dalla mancanza di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o dall'essere sprovvisto dell'attrezzatura adatta:

con questa sentenza è stato condannato un medico, che aveva omesso di prestare le prime cure sul luogo di un incidente stradale, adducendo la giustificazione di non avere avuto a disposizione gli idonei strumenti di soccorso.

 

OMISSIONE DELLA RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA

La riluttanza del soccorritore ed il timore di contrarre malattie sono le principali cause di tale omissione. In un'indagine su 1000 soccorritori BLS laici, solo il 15% ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire la ventilazione bocca‑a‑bocca a sconosciuti. Ricordiamo che sono a disposizione efficaci dispositivi a basso costo (pocket mask , barriere plastiche tipo Vento) che evitano il contatto tra bocca e bocca .

 

CONSEGUENZE TRAUMATICHE DEL SOCCORSO

Nel caso dell'Arresto Cardiaco, la proporzionalità tra fatto e pericolo è rappresentata dalle possibili complicazioni della rianimazione cardio-respiratoria (es. fratture costali) rispetto al reale pericolo della progressione da morte clinica a biologica. In questo caso, quindi lo stato di necessità trasforma il fatto "aver fratturato le coste" da reato a non reato (art 54 C.P)

 

QUANDO INTERROMPERE LA RCP

Il soccorritore volontario non medico, espletato l'obbligo di denuncia all'autorità (118), se è in grado, inizia le elementari manovre di primo soccorso e le continua fino all'esaurimento fisico o all'arrivo dei soccorsi sanitari, non avendo le capacità per constatare il decesso.

 

LA DEFIBRILLAZIONE ELETTRICA CARDIACA

La defibrillazione manuale è un atto medico non delegabile, non compreso nel mansionario infermieristico, in quanto necessita di peculiari conoscenze di pertinenza esclusivamente medica.

Al contrario nella defibrillazione cardiaca semiautomatica, l’apparecchio si sostituisce all'operatore nella diagnosi del ritmo cardiaco defibrillabile , è attuabile anche dagli infermieri e dal soccorritore laico adeguatamente addestrato.

 

Legge 120 del 2 aprile 2001: uso del Defibrillatore Cardiaco Semiautomatico in ambiente extraospedaliero

Art. 1 - è consentito l'uso del Defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare (corso BLS-D) .

Art. 2 - Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle ASL e delle AO dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei Defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema 118 competente per territorio o laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità della ASL o AO sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della Sanità, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Legge 69 del 15 marzo 2004: modifica il comma 1 dell'Art 1 della legge 120, estendendo l'uso del DAE alla sede intraospedaliera.

Gazzetta Uff. n°71 del 26/3/2003, riporta l'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, inerenti le linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici. Il testo riporta:

"… l'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile non della corretta indicazione alla defibrillazione, che è decisa dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza …" e cioe’ evitare che la scossa erogata raggiunga altre persone che sono in contatto con la vittima o che l’apparecchio venga usato in condizioni potenzialmente pericolose (es. vittima immersa in una pozza di acqua)

 

ADDESTRAMENTO BLS‑D

La Giunta Regionale del Lazio (20 dicembre 2002, del n° 1727) ha deliberato che:

*       L'addestramento BLS‑D deve essere effettuato secondo Linee guida ILCOR. L'Agenzia di Sanità Pubblica sovrintende all'organizzazione dei corsi.

*       L'autorizzazione all'uso del DAE, richiesto per gli infermieri e i laici, deve essere rilasciata dalle ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS, sedi di U.0. di Cardiologia, Rianimazione o Medicina d'urgenza, e dalle Centrali SES 118, che possono demandare la formazione ad Enti o Associazioni pubbliche o private. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni 12 mesi.

*       Presso le Centrali Operative del 118 deve essere istituito un registro che riporti i dati identificativi e la localizzazione dei DAE presenti sul territorio, nonché l'elenco delle persone autorizzate all'uso.

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 780

PROPOSTA DI LEGGE

 

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VIRGILIO, CIRO ALFANO, BAIAMONTE, BENEDETTI VALENTINI, BERTOLINI,

CAMPA, CARLUCCI, COLUCCI, GIULIO CONTI, D’AGRO` , FASOLINO,

FERRIGNO, FORLANI, GIOVANARDI, GIRO, LENNA, LISI, LUCCHESE,

MANCUSO, MAZZARACCHIO, MAZZOCCHI, MELE, MIGLIORI, MINARDO,

PELINO, PEZZELLA, ROMAGNOLI, TUCCI, VOLONTE` , ZANETTA

 

 

Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero

Presentata il 18 maggio 2006

 

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia, come nella gran parte dei Paesi industrializzati, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte. Ogni anno muoiono in Italia di morte improvvisa circa 60.000 persone: e` un dato che ci deve fare riflettere sull’importanza di riuscire ad attuare una strategia di prevenzione attiva in grado di incidere su queste imponenti cifre. Infatti, a dispetto degli enormi sforzi profusi negli ultimi decenni per migliorare il tasso di sopravvivenza, l’arresto cardiaco extraospedaliero continua a essere una delle principali cause di morte in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi industrializzati. Dopo un arresto cardiaco il tempo e` cruciale: ogni minuto di ritardo nel somministrare la scarica elettrica riduce del 5-10 per cento le possibilita` di far riprendere al cuore la sua attivita`.Un miglioramento nel tasso di sopravvivenza si ottiene quando i testimoni del malore sono in grado di riconoscerne la gravita` , dare subito l’allarme e indicare correttamente i dati sulle condizioni del paziente che vengono richiesti dalla centrale operativa. Il passo successivo e` l’esecuzione, da parte dei testimoni, di manovre di rianimazione cardiopolmonare utili a guadagnare tempo in attesa dell’arrivo dei soccorsi; il terzo anello della catena della sopravvivenza dell’infartuato, quello piu` critico, e` la defibrillazione precoce, poiche´ l’arresto del cuore determina, molto spesso, una condizione di fibrillazione ventricolare. L’ultimo anello e` il veloce trasporto in un centro specialistico di rianimazione. L’unico intervento terapeutico risolutore e` rappresentato dalla defibrillazione elettrica la quale, peraltro, deve essere attuata con grande tempestivita` dal momento della perdita di conoscenza, pena la morte, il coma irreversibile o il permanere di gravissimi danni neurologici. In tale senso i defibrillatori semiautomatici sono uno strumento tecnologicamente avanzato adeguato alle necessita` di primo intervento e in grado di salvare vite umane che rischiano di essere stroncate in caso di arresto cardiocircolatorio; ma una condizione essenziale per l’efficacia del loro impiego e` la velocita` con la quale vengono utilizzati (buone possibilita` di sopravvivenza si hanno se si interviene entro dieci minuti dall’evento). Le squadre attrezzate mobili del servizio « 118 », in molti casi, soprattutto a causa delle caratteristiche del territorio non riescono a svolgere un tempestivo intervento e per questo il decesso di gran parte dei pazienti colpiti da arresto cardiaco (90-95 per cento) avviene prima di poter attuare un qualsiasi soccorso. La legge 3 aprile 2001, n. 120, recante utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, puo` rappresentare un elemento utile per superare gli ostacoli legati all’erogazione della defibrillazione. Essa, infatti, consente anche a personale non medico di utilizzare sul territorio questi strumenti che riconoscono autonomamente l’aritmia responsabile dell’arresto cardiaco e possono erogare l’adeguata scarica elettrica. Il riconoscimento automatico dell’aritmia ha rappresentato l’elemento di svolta per togliere la responsabilita` medico-legale agli operatori non medici e per permettere quindi l’affidamento di tali strumenti a questi ultimi. Leggi analoghe sono patrimonio di numerosi Stati europei e nordamericani nei quali, a seguito della loro introduzione, si e` assistito a un notevole incremento della sopravvivenza all’arresto cardiaco, fino al 35-40 per cento dei casi. Rimane il problema organizzativo ed economico dei luoghi in cui installare i defibrillatori automatici esterni (DAE) e dell’individuazione dei soggetti cui affidarne l’utilizzo per una ottimale efficacia dell’intervento. Attualmente vi e` la tendenza generalizzata a dotare di DAE tutti i mezzi mobili di soccorso sanitario e i mezzi di polizia (che spesso sono i primi a giungere sul luogo dell’evento) e a installarne alcuni in postazioni fisse ben selezionate, sulla base dello studio di apposite commissioni di esperti, che valutano l’incidenza dell’arresto cardiaco in particolari luoghi, soprattutto ad alta densita` di popolazione (aeroporti, stazioni, ipermercati, grandi uffici pubblici, case di detenzione), lasciando all’iniziativa dei singoli l’installazione di tali strumenti in ambienti nei quali e` nota la bassissima incidenza dell’evento letale (ristoranti, piccoli uffici, alberghi). Tale scelta e` stata, dappertutto, dettata dal fatto che l’acquisto e la manutenzione degli strumenti e l’addestramento e il periodico riaddestramento del personale addetto hanno dei costi non irrilevanti. La presente proposta di legge intende assicurare, attraverso integrazioni alla normativa vigente, i criteri basilari per una corretta diffusione dell’utilizzo dei DAE in alcune strutture fisse e mobili individuate in maniera precisa dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

__

ART. 1.

1. All’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, nelle seguenti strutture fisse e mobili e` fatto obbligo di detenere un defibrillatore semiautomatico extraospedaliero e di dotarsi del personale addestrato a usarlo e adeguatamente formato:

a) aeroporti internazionali;

b) stazioni ferroviarie;

c) treni;

d) autostazioni dei pullman per il servizio pubblico;

e) porti;

f) navi;

g) case di detenzione;

h) stadi;

i) teatri;

l) cinema;

m) scuole;

n) centri commerciali e supermercati;

o) industrie con piu` di cento dipendenti;

p) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali con affluenza di almeno cinquecento partecipanti, durante lo

svolgimento dell’evento;

q) parchi di divertimento con superficie maggiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

r) strutture nelle quali si pratica attivita` sportiva agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

s) mezzi adibiti al soccorso, anche in mare, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della polizia municipale, del

Corpo della guardia di finanza, del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo capitanerie di porto, nonche´ mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi ».

ART. 2.

1. Le spese per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici extraospedalieri da parte dei privati sono detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta sul reddito delle societa`.

ART. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita` previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 780

XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

 

 

FONDAZIONE GIORGIO CASTELLI onlus

 

“AIUTACI A REALIZZARE UN SOGNO : RENDIAMO LO SPORT PIU’SICURO ! “

 

 

IL DECALOGO

 

 

1) LO SPORT E’ SALUTE , PASSIONE , EDUCAZIONE , DIVERTIMENTO : NON

DIMENTICHIAMOLO MAI !

 

2) L’IDONEITA’ MEDICA ALLA PRATICA SPORTIVA DEVE ESSERE ACCERTATA

CON RIGORE . OBBLIGATORI PER L’ATTIVITA’ AGONISTICA ECOCARDIO-

GRAMMA COLOR-DOPPLER ED ECG SOTTO SFORZO (CICLOERGOMETRO O

TAPIS ROULANT) . FORTEMENTE CONSIGLIATI ANCHE PER  L’ATTIVITA’ NON

AGONISTICA ECOCARDIOGRAMMA ED ECG DI BASE E DOPO STEP TEST .

 

3) ADEGUARE I CARICHI DI LAVORO IN ALLENAMENTO ALL’ETA’ ED ALLE

CARATTERISTICHE FISICHE DEI RAGAZZI , EDUCARLI AD UNA CORRETTA

ALIMENTAZIONE .

 

4) RISPETTARE LE PAUSE DI RIPOSO : L’OVER TRAINING E’ INUTILE E SPESSO

DANNOSO .

 

5) FAR RIPOSARE IL RAGAZZO CHE APPARE VISIBILMENTE AFFATICATO .

 

6) AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO SOCIALE ED I GENITORI SE

VENGONO NOTATE ANOMALIE E MALESSERI .

 

7) NON FAR SVOLGERE ATTIVITA’ FISICA AL RAGAZZO FEBBRICITANTE ; PER

LA RIPRESA ATTENDERE LA GUARIGIONE  .

 

8) IN CASO DI STOP PROLUNGATO FAR RIPRENDERE L’ATTIVITA’ FISICA CON

GRADUALITA’ , VALUTANDO LA RISPOSTA ALLO SFORZO .

 

9) ADDESTRARE IL MAGGIOR NUMERO DI OPERATORI SPORTIVI ALLA

GESTIONE DELL’EMERGENZA , ALLA RIANIMAZIONE CARDIORESPIRATORIA,

ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO , ALL’INTEGRAZIONE

CON I SOCCORRITORI ISTITUZIONALI (118 / C.R.I.) .

 

10) DOTARE OGNI CAMPO , OGNI PALESTRA , OGNI PISCINA DI UN

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO .